martedì 14 maggio 2019

Articoli contro il Secondary Ticketing - Legge 11 dicembre 2012 n. 232 in materia di rivendita dei titoli di accesso a spettacoli da parte di soggetti diversi dai titolari dei sistemi per la loro emissione

Legge 11 dicembre 2012 n. 232  in materia di rivendita dei titoli di accesso a spettacoli da parte di soggetti diversi dai titolari dei sistemi per la loro emissione.

Per chi non fosse ancora a conoscenza ecco gli articoli! 

All'art. 89 è stato aggiunto anche il seguente art. 89-bis. (Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di rivendita dei titoli di accesso a spettacoli da parte di soggetti diversi dai titolari dei sistemi per la loro emissione e al Decreto del Ministero delle Finanze del 12 marzo 2018 in materia di
adozione delle specificazioni e regole tecniche attuative in materia di secondary ticketing).
Al comma 545 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dalla presente legge, sono stati inseriti i seguenti:
«545-bis. I titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 1.000, 3000 spettatori sono nominali, previa efficace verifica dell'identità, e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'accesso all'area dello spettacolo è subordinato al riconoscimento personale, attraverso controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'identità del partecipante all'evento, compresi i minorenni.
545-ter. Gli organizzatori delle attività di spettacolo possono valersi della collaborazione dei propri dipendenti o dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2009, per la vigilanza e per il controllo all'accesso, nonché per la verifica del possesso dei titoli di ingresso in conformità con quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009. Al fine di salvaguardare l'ordine pubblico, in casi straordinari, il prefetto, o il questore su autorizzazione del prefetto, può inviare il personale di pubblica sicurezza per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente comma, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 luglio 1931, n. 733, e della legge 1° aprile 1981, n. 121.
 545-quater. I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento assicurano la possibilità di rimettere in vendita i titoli di ingresso nominale e garantiscono adeguata visibilità e pubblicità alla rivendita, agendo da intermediari e provvedendo alla modifica dei dati richiesti dal presente articolo. Il biglietto così rivenduto a persone fisiche deve essere ceduto al prezzo nominale e senza rincari, ferma restando la possibilità per i siti internet di rivendita primari, per i box office autorizzati o per i siti internet ufficiali dell'evento di addebitare congrui costi relativi unicamente alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell'intestazione nominale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, da emanare, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le regole tecniche attraverso cui i siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento assicureranno la rimessa in vendita i titoli di ingresso nominale.
545-quinquies. Salvo l'ipotesi di cessione autorizzata del titolo di ingresso nominale secondo le modalità previste dal presente articolo, nel caso di diversità tra il nominativo dell'acquirente e quello del soggetto che ne fruisce, i titoli di ingresso sono annullati, senza alcun rimborso».

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